Commento alle interpretazioni sulla stampa della legge elettorale siciliana

Come è noto, mi trovo al centro di una singolare vicenda giuridica sull’assegnazione del secondo seggio di deputato di lista regionale oltre a quello riservato al presidente eletto attraverso le c.d. liste regionali.Ho letto con interesse e stupore alcune opinioni riportate in questi giorni dalla stampa locale in merito alle quali vorrei fare alcune considerazioni per contribuire alla chiarezza della questione giuridica e per fugare argomentazioni fumogene dispensate ad arte.

L’assegnazione del seggio riservato al principale concorrente del presidente vincitore, trova i suoi riferimenti nelle “Norme per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto”: “Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata“.

Il seggio, stando alla legge, dovrebbe essere assegnato alla signora Finocchiaro, avendo ottenuto il maggior numero di voti inferiori a quelli ottenuti dalla lista vincente e avendo concorso alla presidenza della regione in qualità di capolista di una lista regionale.

La norma non contempla, però, le eventuali dimissioni del secondo classificato così come altre ipotetiche fattispecie. Se le annunciate dimissioni della signora Finocchiaro dovessero essere confermate, le ipotesi sinora prese in considerazione dalla stampa per l’assegnazione del seggio di deputato regionale sarebbero le seguenti:

1. “Scorrimento” del c.d. listino della candidata presidente Anna Finocchiaro.
Tale ipotesi risulta non praticabile perché solo i capolista delle liste regionali possono non essere presenti in quelle provinciali, a riprova del fatto che solo essi competono per l’elezione diretta del Presidente della Regione mentre il ruolo degli altri componenti del listino regionale che, peraltro, non sono destinatari di manifestazioni di voto, è solo eventuale e funzionale all’assegnazione del c.d. premio di maggioranza.

2. Assegnazione al primo dei non eletti della lista provinciale di minoranza più votata.
A parte l’opportunità di assegnare, semmai, tale seggio al più eletto, con recupero solo conseguente del primo dei non eletti, tale ipotesi non risulta percorribile perché il seggio di deputato regionale è inequivocabilmente assegnato dalla legge ad un capolista di una lista regionale e nessun comune candidato di lista provinciale lo è.

3. Lasciare vacante un seggio dell’assemblea regionale.
Poiché la legge elettorale vuole che sia il Presidente della Regione che il suo principale sfidante siedano in Assemblea, è evidente che l’Assemblea non sarebbe in tal caso integra perché la legge prevede 90 deputati.

4. Assegnazione del seggio al capolista della lista regionale risultata terza per numero di voti validi.
Sembrerebbe l’ipotesi più conforme alla norme anche se finora, sebbene mai negata in modo assoluto, è stata criticata con le seguenti argomentazioni:
• Il seggio verrebbe assegnato al rappresentante di una lista che, a livello provinciale, non ha superato lo sbarramento del 5%, e che quindi non avrebbe alcun deputato all’interno dell’Assemblea regionale. In realtà nella precedente consultazione del 2006, proprio nella prima applicazione della legge elettorale vigente, la signora Borsellino, candidata sconfitta alla presidenza della regione, ricoprì il seggio in questione nonostante la sua lista non avesse superato lo sbarramento;
• Il seggio verrebbe assegnato a candidato non appartenente al partito di minoranza. Sempre nella precedente legislatura il seggio fu assegnato alla signora Borsellino pur non appartenendo lei stessa ad alcuno dei partiti della scorsa compagine di minoranza.
• Il seggio verrebbe assegnato a candidato presidente non collegato all’attuale partito di minoranza. La prerogativa del c.d. voto “disgiunto” ha fatto sì che confluissero sul candidato in questione circa 23.000 voti (su 70.000) provenienti, presumibilmente, sia da elettori della maggioranza uscita dalle urne che dall’opposizione.

Come si vede, la nuova legge elettorale che i rappresentanti del popolo siciliano si sono voluti dare in piena e legittima autonomia, per quanto imperfetta, parla chiaro: vi sono due elezioni, celebrate contestualmente, che concorrono la prima, tramite apposite liste regionali, alla nomina diretta del Presidente della Regione -che è anche membro dell’Assemblea- mentre la seconda, tramite liste provinciali -ancorché con previsione di una soglia di sbarramento e di un premio di maggioranza- alla nomina di 88 deputati.
Il novantesimo deputato dell’assemblea, per c.d. diritto di tribuna, non può, quindi, che essere individuato, secondo criterio di successione per voti validi, tra i capolista delle liste regionali.

Ma la tentazione di voler perseguire interpretazioni di opportunità politica laddove l’interpretazione dovrebbe essere solo giuridica, è forte. Con indignazione stiamo assistendo all’escamotage, da parte del Partito Democratico, di rimandare la questione, non già tempestivamente al parere del giudice competente, visto l’annuncio della signora Finocchiaro di voler optare per il Senato, bensì di voler attendere la decisione della Commissione parlamentare di verifica dei poteri, di prossima costituzione, composta da rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e minoranza. Paradossalmente, a decidere, saranno anche deputati del PD che hanno già anticipato sulla stampa a quale collega di partito intendono assegnare il seggio.

Ciascuno può valutare in coscienza quanto questo comportamento sia eticamente corretto e coerente col rispetto della legge elettorale siciliana così come converrebbe ad un partito veramente democratico.

16 Responses to “Commento alle interpretazioni sulla stampa della legge elettorale siciliana”

  1. […] Articolo di Nicolo Conti. Leggi l’articolo intero. […]

  2. Effettivamente il ragionamento sembra ineccepibile, del resto la legge elettorale siciliana, con il voto disgiunto, potrebbe vedere validamente eletto un presidente collegato ad una coalizione risultata minoritaria alle urne nonostante il premio di maggioranza: è una legge bizzarra, ma è pur sempre una legge!

  3. Non è che sia molto da aggungere , basta leggere.A questo punto si deve solo sapere se la legge qui la si applica o no?La legge deve essere uguale per tutti si o no?
    Tutte le altre parole sono aria fritta.

  4. Salve a tutti!!
    L’ altro giorno al Tg si parlava del “V2 day” e ho sentito dire che le firme raccolte nel referendum nn sono valide, xkè, non si possono fare referendum 6 mesi prima lo scioglimento delle camere ne 6 mesi dopo…. qualc1 sa spiegarmi la situazione in merito ?
    …. grazie per l attenzione.

  5. @ vicè

    a) e’ un’interpretazione della legge che non contempla il fatto che le convocazioni dei comizi ci sono state in seguito alla caduta del governo, quando l’iter del referendum e’ cominciato molto prima..
    b) Ci sono gia’ precedenti in cui il referendum e’ stato accettato.
    c) Nella Costituzione Italiana il popolo e’ sovrano, quindi qualsiasi legge che limiti il suo volere e’ una legge anticostituzionale.

  6. E’ curioso notare come il punto 4) faccia riferimento alla signora Borsellino senza dire che la stessa, nel 2006, trovavasi nella medesima condizione della signora Finocchiaro adesso, e non in quella della signora Alfano. In un caso, quindi, in cui la legge parlava chiaro.

    In questo caso, invece, è la legge a non parlare chiaro. Ci saranno sicuramente diverse interpretazioni, alcune più favorevoli alla signora Alfano ed altre meno, ed è quantomeno ovvio che ognuno tiri acqua al suo mulino. Ma prendiamo ogni cosa per quello che è (tirare l’acqua al proprio mulino appunto).

  7. Mi sembra già tutto deciso!

    L’ARS si riunirà con 89 deputati e successivamente la Commissione attibuirà il seggio vacante alla Borsellino (e non voglio pensare a quale prezzo)!
    A Sonia non resterà che ricorrere ai vari tribunali, ma prima di ottenere qualcosa di favorevole, la legislatura sarà già finita o agli sgoccioli!
    E il gioco è fatto.

    Sarà dura anche mobilitare l’opinione pubblica perchè i media ne parleranno pochissimo, e nel remoto caso in cui dovessero occuparsene, avrebbero a disposizione uno stuolo di giuristi, o presunti tali, pronti a benedire l’attribuzione del seggio alla Borsellino come la scelta più consona al dettato della legge.
    Già li vedo in Tv a sentenziare e a bollare come corretta l’esclusione di Sonia.

    Forse però, stanno sottovalutando il potere della Rete…

  8. Cominceremo ad inondare le mail del prossimo presidente ell’ARS e dei membri della Commissione di verifica dei poteri dei contenuti giuridici di questo post pretendendo il rispetto della legalità.

  9. Mi chiedo, a questo punto, non esiste un Organo Costituzionale “super-partes” con potere di decisione in materia?
    C’è sicuramente una campagna contro le elezioni di Sonia da parte della compagine politica locale e dei mezzi di disinformazione ma, contro questi, si può attirare l’attenzione del pubblico, oltre che con internet con dei sit-in di protesta organizzati ad oltranza e con l’invito delle Tv estere ad assistere ed intervistare magari la stessa Sonia o dei comunicati stampa da inviare alla stampa estera e per conoscenza ai giornali nazionali.
    In questo, Beppe, potrebbe dare un grosso contributo, anche perché dimostrerebbe alla gente tutta come viene gestita una notizia dai media italiani e dai media esteri.
    Si mobiliterebbero le folle e allora……………….
    poi si ride!

  10. Nelle elezioni amministrative, considendo anche lo Statuto speciale nel caso della Sicilia, esiste un organo preposto alla convalida delle elezioni?
    Cerco di spiegarmi meglio. Per quanto riguarda l’elezioni dei due rami del Parlamento nazionale, gli organi giuridici preposti alla convalida sono la Corte di Cassazione per la Camera dei Deputati e le rispettive Corti d’Appello per il Senato. Ecco… per quanto rigurda le elezioni amministrative, esistono organi giuridici dediti alla convalida? Il Tar ad esempio è competente in tal senso?
    Perchè quanto leggo, pare che sia una commissione dell’Ars creata ad hoc per giudicare. Il che giuridicamente mi sembra un assurdo totale che un organo decise sulla validità di se stesso.

  11. Beh veramente anche nel senato ed alla camera i requisiti per l’ammissione dei propri membri avviene ad opera di organi interni. es la giunta per le elezioni alla camera.

    Certo sarebbe bello sapere che prescrive lo statuto siciliano in proposito. Ma trovo legittimo che sia la regione a decidere dei requisiti di ammissibilità dei prpri membri porprio per evitare una commistione tra poteri dello stato (cioè lo trovo giusto in un mondo perfetto).

  12. Ah… no… io intendevo una cosa diversa e effettivamente mi sono accorto che non centra nulla.
    La giunta per le elezioni ammette o meno ricorsi singoli, che credo è il caso di Sonia. Io intendevo le nomine in toto che nelle politiche sono effettuate dagli organi precedentemente citati subito dopo le elezioni.
    In caso esisterebbe quest’organo anche per l’elezioni siciliane, avrebbe già provveduto alla nomina della Finocchiaro al di là se rimane o lascia come ha fatto.
    Purtroppo il ricorso spetta all’Ars, quindi come non detto.
    Comunque rimane in piedi, nel caso venga deciso per la nomina di altro candidato, la questione interpretativa della legge e il ricorso alla magistratura competente. Sapere quale è importante anche per una questione di tempi.

  13. Ma perchè non far conoscere tutta la situazione, che mi sembra ricca di precedenti, uscendo dal web e inviando il tutto a Striscia che quando fiuta una pista interessante ci si butta e magari quello che sembrava un vicolo cieco prende un’altra piega , in positivo spero, appunto per la maggiore visibilità che ha la notizia .
    Tentar non nuoce o forse sì !!!!!!!

  14. E’ ovvio che si finirà in tribunale, dove la causa durerà 10 anni…il ricorso andrà fatto per ragioni di principio e simboliche, non per vedere realisticamente Sonia Alfano all’ARS. Certo è paradossale. Quel posto le tocca senza ombra di dubbio. L’unica alternativa è quella del posto vacante. Le altre sono assolutamente cervellotiche. Ma non potevano pensarci i Siciliani a non votare una persona a cui della Sicilia non importa nulla? A quest’ora sarebbe seconda e non se ne parlerebbe più…Ma ci sono le abitudini…Centinaia di migliaia di Siciliani hanno votato la Finocchiaro perché il papà votava PCI e si va avanti per inerzia…

  15. Non capisco tutto questo parapiglia e tutte queste parole di sdegno… non vedete che si sta avverando quello che si era prefisso la loggia Propaganda Due?

    Eppure sapevamo tutti quello che stava accadendo dal lontano marzo 1981 (17 anni fa)…

    L’ex iscritto a questa associazione segreta con tessera n. 1816 non può che dirsi soddisfatto…

    E dire che per l’art. 18 della Costituzione le associazioni segrete sono vietate…

    Quindi nessuna meraviglia pure che l’emerito professore di diritto costituzionale Salvo Andò non abbia suggerito alla Finocchiaro e Veltroni di propagandare anche le palesi incostituzionalità rilevate nella carriera politica del “leader della coalizione avversa”…

    ————–
    Servizio delle Iene sulla loggia massonica P2
    “Loggia P2.”
    http://www.youtube.com/watch?v=YnrTQ_-Lz2M

    Voce wikipedia su “P2″
    http://it.wikipedia.org/wiki/P2

  16. Concordo con Tode74.
    Aggiungo che oltre a Striscia bisognerebbe rivolgersi anche a Iene, Report e Mi Manda Raitre.
    Credo potrebbero rispondere all’appello con frutti similari alla puntata trascorsadi Exit su La7.

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